In base ad alcune sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (tra cui la n. 5206/2012) ed al comma 4 dell’articolo 7 del D. Lgs 472/1997 qualora la maggiore imposta accertata per una violazione fiscale e la sanzione amministrativa irrogata sono sproporzionate in maniera evidente è possibile ottenere la riduzione della sanzione sino al 50 % della sanzione applicabile.
Infatti in base al dettato dell’art 7 del D. Lgs 472/97 “qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo tra cui la violazione si riferisce e la sanzione”. La giurisprudenza ha poi chiarito l’interpretazione di tale norma stabilendo che la disposizione può essere applicata sia per le sanzioni in misura fissa che in misura proporzionale (sentenza n. 5206/12). Di conseguenza su richiesta del ricorrente il giudice ha la possibilità di ridurre le sanzioni oscillanti tra il 100 ed il 200 % della maggiore imposta, o di ridurre la sanzione in misura fissa.
Per quanto concerne le “circostanze eccezionali” che rendono sproporzionata la sanzione irrogata dall’imposta contestata i giudici hanno stabilito che si possono ritrovare nel caso di fatture oggettivamente inesistenti ed in generale per ogni violazione per la quale vi è una sanzione. In conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha anche stabilito che nel caso di fatture inesistenti il diritto alla detrazione non può essere esercitato nel caso in cui il cessionario sapesse di partecipare, con il proprio acquisto, ad una operazione fraudolenta.
Tra l’altro i giudici hanno anche stabilito che la riduzione delle sanzioni è anche possibile nel caso in cui si abbiano omessi o tardivi versamenti (sanzionati con sanzione del 30 %) laddove ricorrano circostanze eccezionali che rendono spropositata la differenza tra imposta e sanzione applicata. Da ultimo, in base alle pronunce giurisprudenziali, anche l’omessa installazione di un misuratore fiscale potrebbe rappresentare un caso di sanzione sproporzionata.
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