Secondo quanto riportato nel Codice Civile, agli artt. 2784-2807, si ha la costituzione del pegno quando viene effettuato un atto volontario attraverso il quale si va a garantire l’adempimento di una obbligazione.
Tale costituzione si va a concretizzare nel momento in cui si consegna un oggetto o una cosa data in pegno; può essere dato in pegno qualsiasi oggetto rientri nella categoria delle cose mobili, delle universalità dei mobili o di diritti di credito.
Ad esempio, potete mettere in pegno degli oggetti di valore come gioielli ed orologi, anche se negli ultimi tempi sono i dispositivi tecnologici ad essere perlopiù soggetti a questo tipo di trattamento: molti infatti sfruttano il fatto di aver acquistato tablet e cellulari su siti di vendita online a basso prezzo e quindi anche il valore del pegno sarà più conveniente.
Il bene dato in pegno può appartenere o al debitore stesso oppure a un terzo soggetto, detto datore di pegno, che abbia dato il consenso a garantire il debito.
- Caratteristiche del contratto
Attraverso la costituzione del pegno il creditore assume il diritto di possesso del bene ricevuto in custodia, con l’obbligo di non utilizzarla e di restituirla al momento del pagamento del credito.
Il pegno è dunque un diritto reale di garanzia su una cosa appartenente ad un altro; il creditore va comunque ad assumere un duplice diritto, ovvero:
il diritto di procedere all’esecuzione forzata del bene in pegno anche nei confronti di un terzo acquirente;
il diritto di avere soddisfazione sul prezzo che viene ricavato dalla vendita forzata del bene, ovvero il diritto di prelazione.
- Valore del pegno
In genere l’oggetto dato in pegno riceve un valore superiore a quello del credito che deve garantire, in modo che il creditore non possa prenderne profitto ai danni del debitore o di altri creditori.
Nel momento in cui il debitore riesce a pagare il capitale e gli interessi dovuti al creditore, quest’ultimo dovrà restituire l’oggetto dato in pegno; altrimenti il creditore, può vendere o far vendere il bene in pegno da un mediatore autorizzato, oppure far certificare da un giudice di essere diventato possessore del bene.